Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative (rivalsa datore di lavoro). La giurisprudenza recente, nella sentenza della Cassazione n. 2844 del 2010, mette particolarmente in luce il “nesso di causalità” relativamente all’infortunio del dipendente, “Che come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto”. A motivare questo indirizzo giurisprudenziale è la normativa che prevede che anche dopo l’intervento delle assicurazioni sociali, circa il 60% della retribuzione corrisposta al dipendente infortunato rimanga a carico del datore di lavoro.
Su quest’onere esiste il “diritto di rivalsa” da parte del datore di lavoro e può essere rifuso da parte di chi ha cagionato il danno o dalla sua compagnia di assicurazione. Sempre la stessa sentenza della Cassazione evidenzia che “Costituiscono componente di tale danno anche i contributi dovuti dal datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale”.
E’ altresì vero che non tutti sono a conoscenza delle procedure da mettere in atto per ottenere la liquidazione. Da una recente indagine a campione risulta che circa l’80% delle imprese non esercita l’azione di rivalsa in caso di assenza di dipendenti per fatti imputabili a terzi. Ciò causa una perdita complessiva stimabile in 50 milioni di euro ogni anno.