In caso di incidente stradale è possibile procedere con il rimborso dei danni nel seguente modo:
Che cos’è il risarcimento diretto?
L’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, in sintesi dispone che in caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati bisogna rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione.
Quando si applica
- Collisione tra non più di 2 veicoli (esclusi i ciclomotori non targati, le macchine agricole ed i tram)
- Luogo di accadimento in Italia (sono compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)
- Veicoli identificati con targa e immatricolati in Italia
- Veicoli assicurati con una compagnia italiana (o che eserciti l’assicurazione obbligatoria RC auto in libertà di stabilimento e che abbia scelto di aderire al sistema di risarcimento diretto)
Che cosa viene risarcito
- Danni al veicolo
- Danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente.
- Danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente del veicolo (non superiori al 9% di danno biologico)
Tempi di gestione della richiesta
La compagnia, ricevuta la richiesta danni è tenuta a comunicare al danneggiato la propria offerta oppure gli eventuali motivi che impediscono la formulazione.
La comunicazione dovrà essere inviata entro i seguenti termini:
- 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro
- 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose in assenza di constatazione amichevole compilata e firmata da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente
- 90 giorni nel caso di lesioni laddove venga prodotta tutta la documentazione richiesta (vedi capoverso precedente).
Ovviamente tra la teoria sopra riportata e la pratica, c’è sempre una bella differenza motivo per cui, farsi assistere è sempre meglio. Una gestione del sinistro “fai da te” non pagherà mai in modo adeguato.
Rivolgiti a noi per una gestione ottimale della pratica!